Gli ufficiali di gara sono quei personaggi che devono assicurare il corretto svolgimento tecnico delle competizioni: giudici, delegati tecnici, stewards etc….
Il loro ruolo è particolarmente importante nell’assicurare il rispetto dei regolamenti (uguale per tutti) ed, ove previsto, un giudizio competente che ha lo scopo, non solo di determinare la classifica ma anche di orientare nella giusta direzione l’addestramento dei cavalli e dei cavalieri.
Quindi, la loro competenza incide moltissimo anche sul benessere dei cavalli.
Per questo motivo il regolamento prevede che il giudice abbia un’esperienza agonistica dello stesso livello delle gare che è chiamato a giudicare. In tutte le attività umane non si può giudicare quello che non si sa fare: è perfino troppo ovvio per doverlo ribadire.
Eppure questo principio basilare è oggi largamente disatteso come conseguenza della pessima gestione che è stata riservata a questo settore, pur così importante, dell’organizzazione federale.
Le conseguenze? Eccole!
Nel completo e nel dressage si assiste ad una compressione dei punteggi tra il cinque ed il sei. E’ un sistema che punisce quelli che hanno lavorato tanto e bene e regala la sufficienza a molti cavalieri che stanno percorrendo una strada sbagliata: non solo non li porterà da nessuna parte, ma determinerà l’usura precoce dei cavalli e la possibilità di gravi incidenti. Inoltre vige il criterio di omogeneizzare le valutazioni dei giudici a maggioranza: è possibile e spesso avviene che il più corretto è il punteggio che si discosta dalla maggioranza. Si fa media apposta! L’importante è che i giudizi siano motivati sulla scheda (a volte alcuni giudici non vedono l’irregolarità di un cavallo che è un difetto grave). Nella prova di cross molti giudici non hanno l’autorità e la competenza necessaria per fermare i cavalli pericolosi perchè si impiegano secondo una meccanica errata. Per fare una vera opera di prevenzione, questi cavalli dovrebbero essere sanzionati nella prova di dressage: basterebbe affidarsi al criterio di osservare la copertura delle orme! E’ anche doveroso ricordare che, ove l’ufficiale di gara si discosti da quanto previsto dal regolamento federale, può incorrere in responsabilità penali e civili risarcitorie.
Nel salto ostacoli, giudici e stewards senza autorità (perché può derivare esclusivamente dalla conoscenza) non hanno il coraggio di imporre ai cavalieri più noti il rispetto dei regolamenti. Ne abbiamo avuto un esempio a Piazza di Siena: il cavallo tedesco Cornet Obolensky, il giorno della coppa delle nazioni, ha passeggiato più di un’ora con le redini di ritorno che gli “intorcinavano” l’incollatura. A parte l’evidente reato, perché quell’uso delle redini non è “etologicamente compatibile”, è stato violato il regolamento che vieta l’uso costrittivo delle redini nonché il “tenere” l’incollatura in una posizione per più di dieci minuti. Poi non dobbiamo meravigliarci se i tedeschi trattano il nostro paese come una loro colonia!
Per fortuna, ci ha pensato il cavallo a punire il suo sprovveduto cavaliere che, di lì a poco, ha dovuto rinunciare per sempre all’utilizzo agonistico del suo compagno.
Altrettanto penoso è il mancato richiamo di quei cavalieri che sfogano sul loro cavallo, con inutili costrizioni, l’insoddisfazione per un risultato mancato. Nei campi prova non vi è alcun rispetto per le regole di maneggio: ad esempio non si usa lasciare la pista libera per i cavalli che si trovano all’andatura superiore(trotto o galoppo). Si spostano impunemente degli ostacoli che sono stati “chiamati”.
Per modificare la situazione che ho descritto e che è in continuo peggioramento non c’è che un metodo: restituire agli ufficiali di gara l’onore ed il rispetto e, di conseguenza, la responsabilità per l’incarico ricoperto.
Per ottenere questo obiettivo si possono studiare diverse iniziative: un apposito albo d’onore, un apposito distintivo, l’estensione della funzione a prescindere dall’impegno specifico, una maggiore considerazione di forma e di sostanza nell’ambito delle manifestazioni federali.
Carlo Cadorna
buon giorno proprio ieri 03-04-13 sono stato ad una riunione a Bologna di Ufficiali di Gara di monta americana disciplina barrel pole; si è discusso su tutto , non sto a dire chi erano le associazioni presenti .
Sopratutto si è discusso sulla responsabilita dei giudici in campo gara , anche se chi ha elaborato il nuovo regolamento afferma che, se un minorenne entra in campo gara con un cavallo troppo irruento e non lo riesce a gestire e cade , e avviene un infortunio del minorenne, il giudice non è responsabile .
Ma per assurdo davanti ad un giudice chi ne risponde il padre, anche se firma una liberatoria ,il tecnico o istruttore , o il giudice di gara che ha permesso di fare gareggiare lo stesso il minorenne senza fermarlo; la legge italiana cosa prevede o dice??
Rimango in attesa di una vostra risposta; cordiali saluti
Direi che il responsabile è l’istruttore perchè è l’unico che si suppone sia in grado di valutare se lo junior è pronto oppure no, per partecipare alla gara. Il giudice potrebbe essere ritenuto corresponsabile soltanto nel caso di mancato intervento in una situazione di grave e RIPETUTA incapacità a gestire il cavallo e comunque nel caso di una evidente violazione del regolamento.
Nel barrel c’è un problema di fondo: posto che un cavallo ben addestrato si comanda con due dita e con l’azione prevalente del peso del corpo, si vedono partecipare, in questa disciplina, troppi cavalli privi di un giusto addestramento: siamo ai limiti del reato di maltrattamento di animali….
GRAZIE PER AVER RISPOSTO ,MA IO VOLEVO SAPERE LA LEGGE ITALIANA COSA DICE IN MERITO SICCOME MI è GIA CAPITATO DI DOVER SQUALIFICARE DEI CAVALLI IN MANO A DEI RAGAZZINI PERCHE NON ERANO IN GRADO DI GESTIRLI ,E DOPO TUTTO QUESTO L’ASSOCIAZIONE CHE HA PRESO IN MANO TUTTA LA SITUAZIONE BARREL è QUELLA CHE HA RIFATTO IL REGOLAMENTO,NON HA PIù SCRITTO CHE IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA ERA IL GIDICE NON DOBBIAMO PREOCCUPARCI .
mA RIPETO DAVANTI AD UNA SITUAZIONE DOVE BISOGNA PAGARE L’INFORTUNIO L’ASSICURAZIONE DICE CHE A PAGARE è COLUI CHE HA FATTO GAREGGIARE IL MINORENNE LA LEGGE ITALIANA COSA DICE IN UNA SITUAZIONE DEL GENERE GRAZIE CORDIALI SALUTI
“Vi è delitto colposo quando l’evento si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline” Art. 43 c.p.
“Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”(c.c. 2043-2059 – c.p.185).
“I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza” (art. 2048 c.c.).
Questo dice la legge: come sempre deve essere interpretata correttamente adattandola al caso specifico(non ci può essere una legge per ogni caso!). Vi sono poi le sentenze della Cassazione che fanno giurisprudenza: le può trovare scaricando Copernic e battendo equitazione-sentenze Cassazione.
Salve, sono un avvocato appassionato di equitazione e, per ovvie ragioni, mi sono trovato spesso a riflettere sui profili della responsabilità legata all’utilizzo del cavallo. I profili di rischio sono molteplici e non sempre la giurisprudenza mostra di comprendere l’importanza dell’equitazione e la necessità di interpretare in senso evolutivo le norme che nel codice civile (che è del 1942) disciplinano la responsabilità per danni cagionati da animali. Con riferimento allo specifico tema sollevato dal giudice di barrel, mi permetto di fornire un modesto contributo alla discussione. L’organizzazione di una gara di equitazione rientra nel novero delle attività pericolose e come tale è disciplinata dall’art. 2050 cc. Questo articolo prevede un’inversione dell’onere della prova, in forza del quale chi abbia riportato un danno può ottenerne il risarcimento a carico dell’organizzatore, a meno che questi non provi di aver adottato tutte le cautele idonee. Fra le cautele la cui adozione può rivestire efficacia esimente si possono menzionare a mo’ di esempio, il rispetto delle norme regolamentari previste dalle associazioni sportive di riferimento, come pure le misure di ordinaria diligenza. Detto in altri termini, chi vuole essere esentato da responsabilità deve provare che il sinistro si è verificato a causa dell’alea naturale inevitabilmente connessa alla pratica della disciplina agonistica. In aggiunta alla responsabilità dell’organizzatore, può venire in gioco anche la responsabilità del giudice ma solo ove egli, in forza dei detti regolamenti, abbia il dovere ed il potere di svolgere azioni di prevenzione di eventuali sinistri, come ad esempio verificare il rispetto delle norme di prevenzione o di comune prudenza, fra cui potrebbero rientrare anche quelle che vietano di consentire la partecipazione a soggetti palesemente inidonei. Per quanto riguarda la figura del giudice di gara, occorre dunque verificare come i regolamenti configurino il suo ruolo con riferimento alla verifica delle condizioni di sicurezza del teatro di gara. In mancanza di specifiche norme di regolamento, occorre verificare quale sia la figura che può essere qualificata come responsabile della manifestazione e verificare altresì se costui abbia delegato specifiche funzioni a soggetti determinati, fra cui ad esempio i giudici, con una delega scritta, la quale sia stata recepita ed accettata dall’interessato.
Con riferimento a quanto sin qui detto a proposito dell’ idoneità dei partecipanti, una ragione di esonero da responsabilità per il giudice di gara – salvi, lo si ripete, i casi di palese inidoneità, anche ove dovuti a contingenti ed evidenti condizioni fisiche – può essere ravvisata nel ruolo di garanzia attribuito, a tale proposito, alla figura dell’istruttore. Ci si riferisce al fatto che le norme regolamentari sembrano assegnare a quest’ultimo la funzione di garantire che, dietro la partecipazione di un determinato allievo, vi sia una concreta idoneità dello stesso, idoneità che può risultare più o meno implicitamente certificata anche dai brevetti o altri attestati di cui il cavaliere sia in possesso. Più in generale è da dire che l’istruttore, nel caso del minore, è sicuramente un affidatario dello stesso e come tale, in adempimento dei suoi doveri di protezione e vigilanza, deve garantire che la partecipazione agonistica avvenga nelle condizioni di diligente salvaguardia della sua salute.
Quasi inutile aggiungere che, per tutti i soggetti potenzialmente coinvolti, è fondamentale in questi casi la verifica dell’esistenza di una idonea copertura assicurativa, la quale, se non esclude eventuali responsabilità penali per reati colposi, elide almeno le conseguenze risarcitorie.
Cordiali saluti, Enrico Leo
Mi permetto di aggiungere che oltre alla figura del medico sportivo, che a seguito di una verifica medico sportiva preventiva rilascia una necessaria certificazione per lo svolgimento delle attività agonistiche, sono anche previste le figure del delegato tecnico che deve verificare le condizioni dei campi gara mentre al Giudice di gara è concesso il potere sanzionatorio nei casi di evidente incapacità (ammonizioni, sospensioni, ecc. per motivazioni quali monta pericolosa, ecc.).
Filippo Gargallo
Grazie per i dotti interventi!!!!!!!!!!!!!